Open·Parlamento
HomeNormeLegge 265/1999Art. 14
Legge 265/1999

Art. 14 — Contratti

ELI /it/legge/1999/08/03/265/art/14parte di Legge 265/1999
Art. 14. Contratti 1. All'articolo 56 della legge 8 giugno 1990, n.142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Determinazioni a contrattare e relative procedure"; b) al comma 1, le parole: "da apposita deliberazione" sono sostituite dalle seguenti: "da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa". Nota all'art. 14: - Si riporta il testo vigente dell'art. 56 della citata legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dalla presente legge: "Art. 56. (Determinazioni a contrattare e relative procedure). - 1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalita' di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base. 2. Gli enti locali si attengono alle procedure previste dalla normativa della Comunita' economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano".

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 265/1999 · fonte Normattiva ↗

← Art. 13 Art. 15 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.