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Legge 230/1998

Art. 22 — 1

ELI /it/legge/1998/07/08/230/art/22parte di Legge 230/1998
Art. 22. 1. In attesa del riesame delle convenzioni gia' stipulate e della definizione delle nuove convenzioni per l'impiego degli obiettori con i soggetti idonei ai sensi della presente legge, restano valide le convenzioni stipulate dal Ministero della difesa con gli enti idonei ai sensi della normativa precedente.

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