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Legge 230/1998

Art. 12 — 1

ELI /it/legge/1998/07/08/230/art/12parte di Legge 230/1998
Art. 12. 1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile comunica immediatamente al Ministero della difesa l'avvenuto espletamento del servizio da parte dell'obiettore di coscienza. 2. I competenti organi di leva provvedono a porre l'interessato in congedo illimitato, dandogliene tempestivamente comunicazione.

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