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Legge 449/1997

Art. 7 — Incentivi territoriali

ELI /it/legge/1997/12/27/449/art/7parte di Legge 449/1997
Art. 7. (Incentivi territoriali). 1. Ai soggetti titolari di reddito di impresa partecipanti ai contratti d'area che siano stipulati entro il 31 dicembre 1999 nei territori di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, e in quelli per i quali la Commissione delle Comunita' europee ha riconosciuto la necessita' di intervento con decisione n. 836 dell'11 aprile 1997, confermata con decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997, nonche' ad altri accordi di programmazione negoziata, che effettuino investimenti non di funzionamento, cosi' come definiti dall'articolo 3, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' riconosciuto un credito di imposta commisurato agli investimenti effettuati nei cinque periodi di imposta a partire da quello in cui viene stipulato il contratto d'area. Il credito di imposta e' ragguagliato all'investimento realizzato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensita' di aiuto stabiliti dalla Commissione delle Comunita' europee. 2. Il credito di imposta che non concorre alla formazione del reddito imponibile e' utilizzato nel periodo di imposta in cui e' concesso ed in quello successivo nella misura massima del 30 per cento e fino ad integrale utilizzo nei periodi successivi. Puo' essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'IVA, anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti nei confronti dei quali trova applicazione tale normativa. Il credito di imposta non e' rimborsabile; tuttavia, esso non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante. 3. Le attivita' di istruttoria tecnico-economica ai fini della concessione dell'agevolazione fiscale vengono svolte in conformita' della disciplina comunitaria e in considerazione del criterio della crescita del livello di occupazione, secondo le procedure di cui al punto 3.7.1, lettera b), della delibera CIPE 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 1997, in concomitanza con quelle effettuate per le agevolazioni finanziarie per i contratti e gli accordi di cui al comma 1. Della concessione delle agevolazioni fiscali, dell'esito dell'attivita' di monitoraggio e di verifica dell'attuazione dei progetti e dell'attivita' delle imprese, e' data contestuale comunicazione al Ministero delle finanze, anche ai fini dell'eventuale revoca delle stesse agevolazioni, con indicazione dell'elenco delle imprese ammesse al beneficio, degli estremi identificativi nonche' dell'entita' del credito di imposta spettante a ciascuna impresa. 4. Ai fini della concessione dell'agevolazione fiscale di cui al presente articolo sono considerati prioritariamente i progetti di investimento che, per garantire la qualita' ambientale e lo sviluppo sostenibile, contengano un rapporto di impatto ambientale. 5. L'agevolazione fiscale a favore di imprese o attivita' che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche e' concessa ai sensi dei commi da 1 a 3 nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione della Commissione delle Comunita' europee. 6. Gli oneri derivanti dal presente articolo fanno carico sulle quote riservate da, CIPE per i contratti d'area e gli altri accordi di programmazione negoziata in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse. Tali somme, iscritte all'unita' previsionale di base "Devoluzione di proventi" dello stato di previsione del Ministero delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. 7. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalita' per la regolazione contabile dei crediti di imposta di cui al comma 1.

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