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Legge 449/1997

Art. 57 — Miniere del Sulcis

ELI /it/legge/1997/12/27/449/art/57parte di Legge 449/1997
Art. 57. (Miniere del Sulcis). 1. La gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis affidata alla "Carbosulcis spa" viene mantenuta fino alla presa in consegna delle strutture da parte del concessionario di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998. 2. Nelle more della presa in consegna delle strutture minerarie da parte del concessionario le agevolazioni finanziarie di cui al comma 3 dell'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, possono essere destinate alla "Carbosulcis spa" per la gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis, nel limite di 25 miliardi di lire. 3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a stabilire, previa formale rinuncia da parte del concessionario, le modalita' per il trasferimento dei fondi per la gestione temporanea alla "Carbosulcis spa" e le modalita' per l'utilizzo e la rendicontazione delle stesse.

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