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Legge 449/1997

Art. 38 — Contributo assicurativo sostitutivo delle azioni di rivalsa

ELI /it/legge/1997/12/27/449/art/38parte di Legge 449/1997
Art. 38. Contributo assicurativo sostitutivo delle azioni di rivalsa 1. L'aliquota del contributo di cui all'articolo 11-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e' elevata alla misura del 10,5 per cento con decorrenza dal 1 gennaio 1998. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per la disciplina concernente il rimborso delle prestazioni erogate a favore dei cittadini coinvolti in incidenti causati dalla circolazione di veicoli a motore o natanti o a seguito di infortuni sul lavoro o malattie professionali. 3. Il regolamento di cui al comma 2 e' emanato nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e nell'osservanza dei criteri dell'economicita' dell'azione di rivalsa, nonche' della commisurazione dell'entita' del rimborso al costo della prestazione e della massima tempestivita' del versamento delle somme dovute a tale titolo alle aziende sanitarie. 4. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 2 entrano in vigore il 1 gennaio 1999; da tale data non e' piu' dovuto il contributo di cui all'articolo 11-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

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