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Legge 449/1997

Art. 33 — Progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale

ELI /it/legge/1997/12/27/449/art/33parte di Legge 449/1997
Art. 33. (Progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale). 1. Dopo il comma 34 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' inserito il seguente: "34-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale le regioni elaborano specifici progetti sulla scorta di criteri e parametri fissati dal Piano stesso. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della sanita', individua i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le quote a tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi del comma 34. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni".

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