Legge 449/1997
Art. 23 — Modifiche alla legge 23 dicembre 1996, n. 662
Art. 23. (Modifiche alla legge 23 dicembre 1996, n. 662). 1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al comma 108, e' aggiunto il seguente periodo: "Il trasferimento delle predette risorse e delle relative concorrenze e' disposto, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, secondo criteri e modalita' attuative da stabilire con apposita deliberazione del CIPE". 2. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente disposizioni in materia di entrata, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nei commi 204 e 209 le parole: "entro il termine perentorio del 30 settembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine perentorio del 28 febbraio 1998"; b) nel comma 208 le parole: "fino al 30 settembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: " fino al 28 febbraio 1998"; c) nel comma 209 dopo le parole: "i contribuenti" sono inserite le seguenti: "e i sostituti d'imposta". 3. Dagli importi dovuti a saldo per le regolarizzazioni di cui ai commi da 204 a 209 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' consentito detrarre gli eventuali crediti d'imposta sul valore aggiunto non utilizzati in conseguenza di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 9-bis dell'articolo 66 del decreto- legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Tale detrazione non puo' comunque superare il saldo dovuto a titolo di regolarizzazione e comporta la definitiva rinuncia all'eventuale eccedenza a credito.
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