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Legge 449/1997

Art. 10 — Disposizioni in materia di demanio marittimo nonche' di tassa e sovrattassa di ancoraggio

ELI /it/legge/1997/12/27/449/art/10parte di Legge 449/1997
Art. 10. (Disposizioni in materia di demanio marittimo nonche' di tassa e sovrattassa di ancoraggio). 1. I canoni per concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, determinati ai sensi dell'articolo 03, comma 1, applicabile alle sole utilizzazioni per finalita' turistico- ricreative, con esclusione delle strutture dedicate alla nautica da diporto, e dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si applicano alle concessioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1997 2. I canoni comunque versati relativi a concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, per qualunque uso rilasciate, aventi validita' fino al 31 dicembre 1997, sono definitivi. 3. Il canone ricognitorio delle concessioni dei beni del demanio marittimo conferite alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, finalizzate alla gestione di aree destinate ad attivita' di conservazione della natura, valorizzazione, studio e ricerca scientifica, educazione ambientale, recupero, tutela e ripristino degli ecosistemi naturali marini e costieri e' ridotto al 25 per cento. 4. I canoni per concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto stipulate successivamente al 31 dicembre 1997 sono determinati, a decorrere dall'anno 1998, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Al fine di incentivare la realizzazione delle strutture medesime, nel quadro di un riordino della materia che tenga conto anche della legislazione degli altri Paesi dell'Unione europea, il predetto decreto si conforma ai seguenti criteri: a) previsione di canoni di minori entita' per le iniziative che comportino investimenti sia per la realizzazione di opere di difficile rimozione, sia per la ristrutturazione o il miglioramento di pertinenze demaniali rispetto a quelle che prevedono l'utilizzazione di pertinenze demaniali immediatamente fruibili; b) previsione di una riduzione del canone per il periodo in cui la realizzazione delle opere non consenta l'utilizzazione commerciale della struttura; c) previsione di modalita' di aggiornamento annuale, in rapporto diretto alle variazioni del potere d'acquisto della lira. 5. Nelle more della revisione dei criteri per l'applicazione della tassa e sovrattassa di ancoraggio, le navi porta contenitori adibite a servizi regolari di linea, in attivita' di transhipment di traffico internazionale, hanno facolta' di pagare, in alternativa alla tassa di abbonamento annuale, prevista dall'articolo 1, terzo comma, della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, una tassa di ancoraggio per singolo scalo nella misura pari ad un dodicesimo della tassa annuale. 6. Le navi di cui al comma 5, provenienti o dirette ad un porto estero, pagano nel primo scalo nazionale la sovrattassa di ancoraggio prevista dall'articolo 17 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e suc- cessive modificazioni, nella misura pari ad un dodicesimo della tassa annuale di ancoraggio calcolata sulle tonnellate di stazza corrispondenti al volume delle merci effettivamente trasportate nei contenitori collocati in coperta. 7. L'articolo 32, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica anche alle annualita' pregresse, relativamente ai comuni con popolazione non superiore a mille abitanti.

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