Legge 675/1996
Art. 40 — Comunicazioni al Garante
Art. 40. (Comunicazioni al Garante) 1. Copia dei procedimenti emessi dall'autorita' giudiziaria in relazione a quanto previsto dalla presente legge e dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547, e' trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante. Nota all'art. 40: La legge 23 dicembre 1993, n. 547, reca: "Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminilita' informatica".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 196/06 — Codice in materia di protezione dei dati personali.autoritativoha disposto (con l'art. 183, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 675/1996 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.