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Legge 675/1996

Art. 40 — Comunicazioni al Garante

ELI /it/legge/1996/12/31/675/art/40parte di Legge 675/1996
Art. 40. (Comunicazioni al Garante) 1. Copia dei procedimenti emessi dall'autorita' giudiziaria in relazione a quanto previsto dalla presente legge e dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547, e' trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante. Nota all'art. 40: La legge 23 dicembre 1993, n. 547, reca: "Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminilita' informatica".

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