Legge 675/1996
Art. 3 — Trattamento di dati per fini esclusivamente personali
Art. 3. (Trattamento di dati per fini esclusivamente personali) 1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non e' soggetto all'applicazione della presente legge, sempreche' i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. 2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15, nonche' le disposizioni di cui agli articoli 18 e 36.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 467/12 — Disposizioni correttive ed integrative della normativa in materia di protezione autoritativoha disposto (con l'art. 2, comma 1) la modifica dell'art. 3, comma 2.
Abroga · 1
- D.lgs 196/06 — Codice in materia di protezione dei dati personali.autoritativoha disposto (con l'art. 183, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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