Legge 36/1994
Art. 16 — Opere di adeguamento del servizio idrico
Art. 16. Opere di adeguamento del servizio idrico 1. Ciascun ente locale ha facolta' di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici, previa convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere sono affidate in gestione.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha disposto (con l'art. 175, comma 1, lettera u)) l'abrogazione dell'art. 16.
↑ Tutti gli articoli di Legge 36/1994 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.