Legge 580/1993
Art. 19 — Personale delle camere di commercio
Art. 19. Personale delle camere di commercio 1. Al personale delle camere di commercio si applicano le disposizioni previste dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il trattamento previdenziale dei dipendenti delle camere di commercio continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti. Note all'art. 19: - La legge n. 421/1992 reca: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale". - Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
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