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Legge 580/1993

Art. 19 — Personale delle camere di commercio

ELI /it/legge/1993/12/29/580/art/19parte di Legge 580/1993
Art. 19. Personale delle camere di commercio 1. Al personale delle camere di commercio si applicano le disposizioni previste dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il trattamento previdenziale dei dipendenti delle camere di commercio continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti. Note all'art. 19: - La legge n. 421/1992 reca: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale". - Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".

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