Legge 302/1993
Art. 80
Articolo 80 Applicazione della convenzione di esecuzione Le disposizioni della convenzione di esecuzione, applicabili in virtu' dei precedenti articoli, producono i loro effetti, relativamente a uno Stato contraente nei cui confronti tale convenzione non sia ancora entrata in vigore, soltanto dopo che essa sia entrata in vigore per detto Stato.
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