Legge 81/1993
Art. 35 — Applicazione della legge nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome
Art. 35. Applicazione della legge nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con le attribuzioni ad esse spettanti in base agli statuti ed alle relative norme di attuazione.
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