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Legge 81/1993

Art. 33 — Adeguamento degli statuti

ELI /it/legge/1993/03/25/81/art/33parte di Legge 81/1993
Art. 33. Adeguamento degli statuti 1. I comuni e le province adeguano il proprio statuto alle nuove disposizioni entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale periodo, le norme statutarie in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni effetto.

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