Legge 81/1993
Art. 2 — Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli
Art. 2. Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli. Limitazione dei mandati 1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di quattro anni. 2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non e', allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai mandati amministrativi successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 267/08 — Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.autoritativoha disposto (con l'art. 274, comma 1, lettera cc)) l'abrogazione dell'art. 2.
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