Legge 81/1993
Art. 11 — Durata dello svolgimento delle elezioni
Art. 11. Durata dello svolgimento delle elezioni 1. Le elezioni per il sindaco e per il consiglio comunale, per il presidente della provincia e per il consiglio provinciale, si svolgono nell'arco di un solo giorno, di domenica, dalle ore 7 antimeridiane alle ore 22.
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