Open·Parlamento
HomeNormeLegge 498/1992Art. 10
Legge 498/1992

Art. 10 — 1

ELI /it/legge/1992/12/23/498/art/10parte di Legge 498/1992
Art. 10. 1. Le indagini statistiche che le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, svolgono per propri scopi conoscitivi devono essere assentite sul piano tecnico dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) qualora comportino una spesa a carico dei rispettivi bilanci e non rientrino nel Programma statistico nazionale.

↑ Tutti gli articoli di Legge 498/1992 · fonte Normattiva ↗

← Art. 9 Art. 11 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.