Legge 149/1992
Art. 5 — 1
Art. 5. 1. Per quanto non diversamente previsto nella presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18, 18-bis, 18-ter e 18-quater del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la CONSOB delibera un apposito regolamento riguardante il procedimento di offerta pubblica di vendita o di sottoscrizione, anche finalizzata alla quotazione in borsa, nonche' l'oggetto e le modalita' di emissione dei pareri degli organi locali di borsa, previsti per l'ammissione alla quotazione dei titoli.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 58/02 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai senautoritativoha disposto (con l'art. 214, comma 1, lettera ee))l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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