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Legge 149/1992

Art. 30 — 1

ELI /it/legge/1992/02/18/149/art/30parte di Legge 149/1992
Art. 30. 1. Chiunque divulghi notizie concernenti una offerta pubblica d'acquisto o di scambio di azioni o di obbligazioni convertibili prima che l'offerta stessa sia stata pubblicata e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da 10 milioni a 30 milioni di lire.

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