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Legge 149/1992

Art. 28 — 1

ELI /it/legge/1992/02/18/149/art/28parte di Legge 149/1992
Art. 28. 1. Le accettazioni dell'offerta sono irrevocabili, salvo quanto disposto dagli articoli 24 e 26, comma 3. 2. Ogni clausola contraria all'irrevocabilita' si considera non apposta. 3. Le accettazioni devono pervenire alle persone e agli enti indicati nella pubblicazione dell'offerta entro il termine stabilito. Esse sono efficaci soltanto se sono accompagnate dal deposito dei titoli. 4. Le persone e gli enti incaricati di ricevere le accettazioni devono comunicare giornalmente, per la loro pubblicazione, i dati relativi ai titoli depositati al Comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa valori o al Comitato del mercato ristretto in cui titoli oggetto dell'offerta sono quotati, o alla CONSOB negli altri casi.

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