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Legge 149/1992

Art. 26 — 1

ELI /it/legge/1992/02/18/149/art/26parte di Legge 149/1992
Art. 26. 1. Nel caso in cui sia stata pubblicata un'offerta concorrente e il quantitativo richiesto dall'offerente originario sia inferiore a quello richiesto dal concorrente, il primo puo' aumentare il corrispettivo offerto a condizione che il quantitativo da lui richiesto sia elevato almeno alla stessa misura di quello richiesto dal concorrente. 2. L'offerta di aumento e' disciplinata dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 22. 3. Dal giorno della pubblicazione dell'offerta di aumento, tutte le accettazioni relative all'offerta concorrente sono revocabili.

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