Legge 149/1992
Art. 14 — 1
Art. 14. 1. Il soggetto o i soggetti che intedono o devono effettuare un'offerta pubblica di acquisto o di scambio sono tenuti a comunicare alla CONSOB: a) il nome dei soggetti partecipanti all'operazione; b) le categorie e i quantitativi dei titoli oggetto dell'offerta; c) il quantitativo minimo di accettazione, perche' l'offerta diventi irrevocabile; d) il numero dei titoli da loro posseduti anche a mezzo di societa' fiduciarie o per interposta persona e di quelli posseduti da societa' controllate; e) il corrispettivo unitario per titoli e la sua giustificazione; f) le date e le modalita' del pagamento del corrispettivo e le garanzie di esatto adempimento; g) le motivazioni dell'offerta e i programmi futuri dell'acquirente; h) informazioni sulle operazioni poste in essere dagli offerenti sui titoli oggetto dell'offerta negli ultimi due anni; i) eventuali accordi tra offerenti ed azionisti o amministratori della societa' emittente dei titoli oggetto dell'offerta; l) i compensi degli intermediari; m) se l'offerta e' stata comunicata alla societa' emittente dei titoli oggetto dell'offerta; n) la durata dell'offerta, determinata ai sensi dell'articolo 20; o) i criteri del riparto proporzionale relativi alle ipotesi in cui le accettazioni complessive dell'offerta siano superiori al quatitativo richiesto.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 58/02 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai senautoritativoha disposto (con l'art. 214, comma 1, lettera ee))l'abrogazione dell'intero provvedimento; (con l'art. 214, comma 2, lettera h)) la modifica dell'art. 14.
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