Legge 223/1991
Art. 22 — Disciplina transitoria
Art. 22. (Disciplina transitoria) 1. I provvedimenti di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale richiesti con domande presentate anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge, sono assunti secondo la previgente normativa ed il trattamento puo' essere concesso per un periodo la cui scadenza non superi il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. I provvedimenti relativi alle domande di proroga di trattamento, che scada prima della data di entrata in vigore della presente legge o che sia in corso alla data medesima, sono assunti secondo la previgente normativa nei limiti temporali determinati dal CIPI in sede di accertamento delle cause di intervento, o per un periodo la cui scadenza non superi i sei mesi dalla data del decreto di concessione dei trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143 e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni. 3. L'articolo 1, comma 1, e l'articolo 2, comma 6, non si applicano ai trattamenti di integrazione salariale concessi precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge nonche' in vigore della presente legge nonche' per quelli concessi ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. 4. L'articolo 1, commi 4 e 5, si applica ai trattamenti di integrazione salariale concessi dopo l'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per quelli concessi ai sensi di commi 1 e 2 del presente articolo, e con riferimento ai periodi di integrazione, salariale successivi alla data stessa. L'articolo 14 si applica ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria concessi in base a domanda presentata dopo la data di entrata in vigore della presente legge. 5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 9, devono essere computati i periodi di trattamento di integrazione salariale anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge limitatamente a quelli compresi nei trecentosessantacinque anteriori alla data stessa. 6. Continuano a beneficiare del trattamento di integrazione salariale, fino a centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i lavoratori che risultino beneficiarne alla data del 31 dicembre 1988 in quanto dipendenti dalle societa' non operative costituite dalla GEPI sulla base della normativa vigente, ed aventi ad oggetto la promozione di iniziative idonee a consentirne il reimpiego, ovvero che risultino beneficiare ai sensi delle seguenti leggi articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e succesive modificazioni; articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25; articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48. Tale periodo e' elevato ad un anno per le imprese ubicate nei territori di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Durante questo periodo le imprese, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, da esaurire non prima di trenta giorni, collocano in mobilita' i predetti lavoratori dando le comunicazioni previste dall'articolo 4, comma 9; in questo caso le imprese non sono tenute al pagamento della somma prevista dall'articolo 5, comma 4. I lavoratori collocati in mobilita' ai sensi del presente comma sono iscritti ai sensi del presente comma sono iscritti nella lista di mobilita' ed hanno diritto all'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7. Ad essi non si applica quanto previsto dall'articolo 7, comma 5. In questo caso la somma e' aumentata in misura pari al trattamento di integrazione salariale non ancora goduto. 7. I lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno titolo al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, e che si trovano in aree di crisi economica settoriale o locale, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, o che sono stati licenziati da imprese per le quali e' gia' intervenuto l'accertamento da parte del CIPI della situazione di crisi aziendale ovvero che sono stati licenziati nelle aree del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, cessano di beneficiare di tale trattamento e sono iscritti nelle liste di mobilita', con il diritto alla indennita' di mobilita' nella misura iniziale pari al trattamento speciale di disoccupazione da essi precedentemente percepito, per un periodo pari a quello previsto nell'articolo 7, ridotto del numero dei giorni, comunque non superiore a centottanta, per i quali e' stato percepito il trattamento speciale di disoccupazione. 8. I lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, continuano a beneficiarne, per un periodo pari a quello previsto dall'articolo 11, comma 2, ridotto del numero di giorni, comunque non superiore a centottanta, per i quali il trattamento speciale di disoccupazione e' stato percepito. Essi sono iscritti nelle liste di mobilita' e possono beneficiare, ricorrendone i presupposti, delle misure previste dall'articolo 7, commi 5 e 6. 9. Sono abrogati: il terzo comma dell'articolo 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427; il primo comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464; l'articolo 4-ter del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215. 10. Per i lavoratori sospesi dal lavoro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano esercitato la facolta' di chiedere l'iscrizione nella lista di collocamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
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