Legge 175/1991
Art. 7 — 1
Art. 7. 1. Le spese per l'iscrizione, riduzione, frazionamento, rinnovazione e cancellazione di ipoteca sono a carico del debitore. 2. Sono parimenti a carico del debitore le spese: a) di perizia e degli altri atti necessari relativamente a quanto disposto dall'articolo 8, comma 3; b) di assicurazione degli immobili contro i danni da incendi di cui all'articolo 19, comma 1; c) per la trattazione delle operazioni di cui alla presente legge e la stipula degli atti relativi.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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