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Legge 175/1991

Art. 5 — 1

ELI /it/legge/1991/06/06/175/art/5parte di Legge 175/1991
Art. 5. 1. L'Ente stipula con il mutuatario un contratto destinato ad avere effetto dopo che, avvenuta la iscrizione dell'ipoteca ed eseguiti dal mutuatario e dall'eventuale datore di ipoteca i richiesti adempimenti, dal certificato del conservatore dei registri immobiliari non risulti la preesistenza di altre iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli. E' fatto comunque salvo, nell'ipotesi di precedenti iscrizioni ipotecarie, il disposto dell'articolo 4, comma 2. 2. E' data facolta' agli incaricati dell'Ente di eseguire ricerche sui registri catastali ed immobiliari e di rilevarne tutti i dati occorrenti al disimpegno dell'incarico loro affidato. 3. Accertata la condizione di cui al comma 1, l'avveramento della quale puo' anche risultare da dichiarazione notarile, l'Ente consegna al mutuatario la somma mutuata contro il rilascio di quietanza. 4. Sulla presentazione della quietanza di cui al comma 3, il conservatore dei registri immobiliari esegue, in margine alla iscrizione gia' presa, l'annotazione del pagamento della somma mutuata e della eventuale variazione nella misura degli interessi convenuta in relazione all'andamento del mercato finanziario. In tal caso l'ipoteca iscritta a favore dell'Ente fa collocare nello stesso grado gli interessi nella misura risultante dall'annotazione stessa. 5. In caso di edificio o complesso condominiale l'Ente consente, nell'atto di quietanza finale a saldo ed a richiesta del mutuatario, la suddivisione del mutuo in quote e, correlativamente, il frazionamento dell'ipoteca a garanzia. 6. Della suddivisione del mutuo e del frazionamento della ipoteca il conservatore dei registri immobiliari esegue annotazione a margine dell'iscrizione presa. 7. Agli effetti dei diritti di scritturato e degli emolumenti ipotecari, nonche' dei compensi e dei diritti spettanti al notaio, gli atti e le formalita' ipotecarie, anche di annotazione, si considerano come una sola stipula, una sola operazione sui registri immobiliari ed un solo certificato. 8. Gli onorari notarili sono ridotti alla meta' per la stipula degli atti relativi alle operazioni di cui alla presente legge. 9. I mutui fondiari concessi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), possono essere perfezionati anche con la stipulazione di un unico contratto; in tal caso le somme erogate sono costituite in deposito cauzionale presso gli Enti mutuanti finche' non sia stata ad essi giustificata l'assenza di iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli all'ipoteca a garanzia del mutuo e siano adempiute le altre condizioni stabilite nel contratto.

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