Legge 175/1991
Art. 27 — 1
Art. 27. 1. Le operazioni di impiego e provvista gia' perfezionate dagli Enti e sezioni opere pubbliche e per le quali sia stato gia' stipulato il contratto alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere disciplinate dalle norme anteriori. 2. Le norme della presente legge saranno immediatamente applicabili alle nuove operazioni delle sezioni per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita': fino all'assorbimento delle sezioni stesse da parte degli Enti continueranno ad avere efficacia, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, e successive modificazioni e integrazioni. 3. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7. 4. Sono abrogate le leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, fatti salvi gli effetti connessi con la temporanea operativita' delle sezioni opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita' prevista dal comma 2. 5. Sono abrogati il primo comma dell'articolo 14 e l'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 457. 6. E' abrogato l'articolo 56 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141. 7. Agli Enti disciplinati dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. 8. E' abrogato l'articolo 2 della legge 17 agosto 1974, n. 397.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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