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Legge 175/1991

Art. 24 — 1

ELI /it/legge/1991/06/06/175/art/24parte di Legge 175/1991
Art. 24. 1. L'Ente deve assegnare almeno il 10 per cento degli utili netti annuali alla formazione o all'aumento del fondo di riserva ordinaria fino a quando il fondo stesso non abbia raggiunto la meta' del capitale versato o fondi equiparati. 2. Soddisfatto l'obbligo di cui al comma 1, puo' essere corrisposta agli azionisti o partecipanti una remunerazione sul capitale versato o fondi equiparati. 3. I fondi patrimoniali, ivi compresi i fondi di riserva, possono essere impiegati, oltre che per le operazioni previste dalla presente legge, in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, titoli emessi dagli istituti di credito speciale e conti correnti con la Banca d'Italia o con le aziende di credito con le quali gli Enti intrattengono rapporti di corrispondenza.

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