Legge 175/1991
Art. 24 — 1
Art. 24. 1. L'Ente deve assegnare almeno il 10 per cento degli utili netti annuali alla formazione o all'aumento del fondo di riserva ordinaria fino a quando il fondo stesso non abbia raggiunto la meta' del capitale versato o fondi equiparati. 2. Soddisfatto l'obbligo di cui al comma 1, puo' essere corrisposta agli azionisti o partecipanti una remunerazione sul capitale versato o fondi equiparati. 3. I fondi patrimoniali, ivi compresi i fondi di riserva, possono essere impiegati, oltre che per le operazioni previste dalla presente legge, in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, titoli emessi dagli istituti di credito speciale e conti correnti con la Banca d'Italia o con le aziende di credito con le quali gli Enti intrattengono rapporti di corrispondenza.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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