Legge 175/1991
Art. 22 — 1
Art. 22. 1. Anche in deroga a disposizioni di legge, per gli aumenti di capitale e dei fondi di dotazione degli Enti sono necessarie soltanto l'autorizzazione di cui all'articolo 44 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, e l'approvazione di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della presente legge. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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