Legge 175/1991
Art. 20 — 1
Art. 20. 1. I libri ed i registri dell'Ente, qualora tenuti secondo le modalita' stabilite dall'articolo 2710 del codice civile, come pure i loro estratti, possono fare prova in giudizio anche nei confronti dei creditori e dei terzi.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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