Legge 175/1991
Art. 13 — 1
Art. 13. 1. Le obbligazioni sono incluse tra i titoli ammessi di diritto alla quotazione in Borsa. 2. Le quotazioni delle obbligazioni sono effettuate al corso secco.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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