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Legge 20/1991

Art. 4 — Partecipazioni di controllo

ELI /it/legge/1991/01/09/20/art/4parte di Legge 20/1991
Art. 4. Partecipazioni di controllo 1. Le imprese e gli enti assicurativi non possono assumere partecipazioni di controllo in altre societa' quando queste esercitino attivita' diverse da quelle consentite alle stesse imprese di assicurazione dall'articolo 5, secondo comma, della legge 10 giugno 1978, n. 295, e dall'articolo 4, comma 2, della legge 22 ottobre 1986, n. 742. 2. La connessione tra l'attivita' assicurativa e quella esercitata dalla societa' controllata puo' risultare da un programma di attivita' richiesto dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) alla societa' controllante. 3. In relazione allo stato di attuazione delle direttive del Consiglio n. 73/239/CEE del 24 luglio 1973 e n. 79/267/CEE del 5 marzo 1979, il CIPE fissa i criteri sulla base dei quali il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' autorizzare deroghe alla disposizione di cui al comma 1. Note all'art. 4: - L'art. 5, secondo comma, della legge n. 295/1978 (Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni) stabilisce l'obbligo, per le societa' e gli istituti di diritto pubblico che esercitano le assicurazioni contro i danni nei rami indicati nel punto A della tabella allegata alla legge stessa, di limitare l'oggetto sociale all'esercizio delle attivita' assicurativa, riassicurativa e di capitalizzazione e delle operazioni connesse, con esclusione di qualsiasi altra attivita' commerciale. - L'art. 4, secondo comma, della legge n. 742/1986 (Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita) stabilisce l'obbligo per gli enti e le societa' che esercitano le attivita' indicate nel punto A della tabella allegata alla legge stessa di limitare l'oggetto sociale all'esercizio delle attivita' indicate nel punto A, alla loro riassicurazione e alle operazioni connesse con tali attivita', con esclusione di qualsiasi altra attivita' commerciale. - La direttiva n. 73/239/CEE e' la prima direttiva del Consiglio recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita. - La direttiva n. 79/267 e la prima direttiva del Consiglio recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attivita' dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio.

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