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Legge 20/1991

Art. 21 — Modifiche alla legge 10 giugno 1978, n

ELI /it/legge/1991/01/09/20/art/21parte di Legge 20/1991
Art. 21. Modifiche alla legge 10 giugno 1978, n. 295 1. Gli importi indicati all'articolo 10 della legge 10 giugno 1978, n. 295, sono elevati, rispettivamente, da lire 1.000 milioni a lire 2.000 milioni, da lire 750 milioni a lire 1.500 milioni, da lire 500 milioni a lire 1.000 milioni. 2. Il limite di lire 16 milioni previsto dall'articolo 11 della citata legge n. 295 del 1978, e' elevato a lire 100 milioni. 3. Il sesto comma dell'articolo 68 della citata legge n. 295 del 1978, e' sostituito dai seguenti: "Se la societa' di revisione ritenga di non rilasciare la certificazione, deve esporre analiticamente i motivi nella relazione, informandone immediatamente l'ISVAP, fermo restando per le societa' e gli enti soggetti al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, il disposto dell'articolo 4, ultimo comma, dello stesso decreto. Qualora le societa' di revisione non si attengano alla disposizione di cui al precedente comma, il consiglio di amministrazione dell'ISVAP ne informa la CONSOB per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori". Note all'art. 21: - Si riporta il testo vigente degli articoli 10 e 11 della legge n. 295/1978 (per il titolo del provvedimento v. in nota all'art. 4), cosi' come modificati dalla legge qui' pubblicata: "Art. 10 (Misura del capitale o del fondo di garanzia). - Il capitale delle societa' per azioni e il fondo di garanzia delle societa' di mutua assicurazione non possono essere inferiori a: lire 2.000 milioni quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del punto A) della tabella allegato I; lire 1.500 milioni quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 16 del punto A) della suddetta tabella; lire 1.000 milioni quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 9 e 17 del punto A) della suddetta tabella. Per le societa' cooperative a responsabilita' limitata il capitale non puo' essere inferiore alla meta' dei limiti fissati nel comma precedente. Fino all'ammontare minimo indicato nei commi precedenti, il capitale o il fondo di garanzia deve essere interamente costituito con conferimenti in denaro ed essere interamente versato. Se l'autorizzazione comprende piu' rami di assicurazione si ha riguardo, per l'applicazione del presente articolo, al solo ramo per il cui esercizio e' richiesto il capitale o il fondo di garanzia di importo piu' elevato. Art. 11 ( Quote ed azioni delle societa' cooperative di assicurazione). - Il limite individuale per le quote o le azioni sociali delle societa' cooperative costituite per l'esercizio delle assicurazioni e' di lire 100 milioni: tale limite non si applica alle persone giuridiche per le quali restano ferme le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302, nel testo sostitutivo di cui all'art. 3 della legge 17 febbraio 1971, n. 127". - Si riporta il testo dell'art. 68 della medesima legge n. 295/1978, come modificato dall'art. 4 della legge 26 gennaio 1980, n. 13, dall'art. 86 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, e dalla legge qui pubblicata: "Art. 68 (Certificazione del bilancio delle societa' autorizzate all'esercizio dell'attivita' assicurativa). - Il bilancio delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attivita' assicurativa ai sensi della presente legge deve essere accompagnato, anche se le imprese stesse sono esercitate da societa' od enti non soggetti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, dalla relazione di una societa' di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'art. 8 dello stesso decreto e tra i cui amministratori figuri almeno un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, dalla quale risultino la certificazione delle corrispondenze dello stato patrimoniale e del conto dei profitti e delle perdite, redatti in forma sintetica secondo la normativa in vigore, alle risultanze delle scritture contabili e l'osservanza delle norme di legge in materia. Qualora tra gli amministratori della societa' di revisione che abbia effettuato la certificazione non figuri un attuario iscritto nell'apposito albo, la relazione presentata dalla stessa societa' deve essere corredata dalla relazione di un attuario regolarmente abilitato ai sensi della legge succitata. Nel caso di societa' non soggette alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, la relazione suddetta deve essere corredata dalle dichiarazioni degli amministratori che hanno la rappresentanza delle societa' e degli amministratori o soci che hanno la rappresentanza della societa' in revisione, che non sussiste alcuna delle cause di incompatibilita' indicate nel primo comma dell'art. 3 del citato decreto. Ai fini di cui al primo comma del presente articolo si applicano, anche per le societa' non soggette alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, gli articoli 1, 2, primo, secondo, terzo e quarto comma 3, 4, primo e secondo comma, 5, 6, 12, 14, 15, 16 e 17 del decreto stesso. Nel caso di societa' non soggette alle disposizioni del suindicato decreto, qualora l'assemblea per il conferimento dell'incarico ad una societa' di revisione non sia stata convocata nel termine previsto dall'art. 2, secondo comma, del decreto stesso o la deliberazione non sia stata adottata, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico. Se la societa' di revisione ritenga di non rilasciare la certificazione, deve esporre analiticamente i motivi nella relazione, informandone immediatamente l'ISVAP, fermo restando per le societa' e gli enti soggetti al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, il disposto dell'art. 4, ultimo comma, dello stesso decreto. Qualora le societa' di revisione non si attengano alla disposizione di cui al precedente comma, il consiglio di amministrazione dell'ISVAP ne informa la Consob per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle societa' con sede legale all'estero per quanto concerne la situazione patrimoniale ed il resoconto speciale di cui all'art. 58 del testo unico approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni". - Il D.P.R. n. 136/1975 reca attuazione della delega di cui all'art. 2, lettera a), della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle societa' per azioni quotate in borsa. Si trascrive il testo del relativo art. 4: "Art. 4 (Certificazione del bilancio). - Il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite delle societa' con azioni quotate in borsa deve essere trasmesso alla societa' di revisione almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo, insieme con la relazione degli amministratori e con gli allegati di cui al quarto comma dell'art. 2424 del codice civile. La societa' di revisione, se il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti fatti e sono conformi alle norme per la redazione e il contenuto del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e se i fatti di gestione sono esattamente rilevati nelle scritture predette, secondo corretti principi contabili, ne rilascia certificazione con apposita relazione, sottoscritta da uno degli amministratori o dei soci che ne hanno la rappresentanza avente i requisiti di cui al successivo art. 8, secondo comma, n. 2). La esposizione dei controlli eseguiti, l'indicazione delle persone che li hanno effettuati e di quelle che li hanno diretti, nonche' del compenso percepito dalla societa' di revisione, devono risultare dal libro previsto nel terzo comma dell'art. 1. Se la societa' di revisione ritenga di non rilasciare la certificazione, deve esporne analiticamente i motivi nella relazione, informandone immediatamente la Commissione nazionale per le societa' e la borsa". Si trascrive il testo del quarto comma dell'art. 2424 del codice civile, citato dall'art. 4 del decreto sopra riportato: "In allegato al bilancio devono essere elencate le partecipazioni in societa' controllate o collegate, indicando per ciascuna il valore nominale e il valore attribuito in bilancio. Devono essere inoltre allegate le copie integrali dell'ultimo bilancio delle societa' controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle societa' collegate". Si trascrive inoltre il testo dell'art. 1, terzo comma, e dell'art. 8, secondo comma, n. 2), del D.P.R. n. 136/1975, citati nell'art. 4 dello stesso decreto, soprariportato: "Art. 1, terzo comma. - Le relazioni di certificazione, i pareri espressi e gli accertamenti eseguiti dalla societa' di revisione devono risultare da apposito libro, da tenersi, a cura della stessa, nella sede della societa' alla quale si riferiscono. Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 2421 del codice civile". "Art. 8, secondo comma, n. 2). - 2) per tutti i tipi di societa', la maggioranza degli amministratori deve essere costituita: a) da dottori commercialisti o ragionieri iscritti nei rispettivi albi professionali o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, che abbiano esercitato attivita' di revisione per almeno cinque anni o abbiano conseguito l'idoneita' nell'esame di cui al successivo art. 13; b) da persone munite di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado che abbiano esercitato per almeno cinque anni le funzioni indicate nel secondo comma dell'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito nella legge 3 aprile 1937, n. 517, e che abbiano conseguito l'idoneita' nell'esame di cui al successivo art. 13".

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