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Legge 20/1991

Art. 19 — Modifica alla legge 24 dicembre 1969, n

ELI /it/legge/1991/01/09/20/art/19parte di Legge 20/1991
Art. 19. Modifica alla legge 24 dicembre 1969, n. 990 1. Il primo comma dell'articolo 21 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e' sostituito dal seguente: "Nel caso previsto dall'articolo 19, primo comma, lettera a), il danno e' risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro nella tabella A allegata alla presente legge relativamente alle autovetture ad uso privato". Nota all'art. 19: - La legge n. 990/1969 reca: "Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti". Si trascrive il testo vigente dell'art. 21 della predetta legge, cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 21. - Nel caso previsto dall'art. 19, primo comma, lettera a), il danno e' risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro nella tabella A allegata alla presente legge relativamente alle autovetture ad uso privato. La percentuale di inabilita' permanente, la qualifica di vivente a carico e la percentuale di reddito del sinistrato da calcolare a favore di ciascuno dei viventi a carico sono determinate in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Nei casi previsti dalle lettere b) e c) del primo comma dell'art. 19, il danno e' risarcito nei limiti dei massimali indicati nella tabella A allegata alla presente legge per i veicoli o i natanti della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno".

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