Legge 20/1991
Art. 14 — Convocazione degli azionisti
Art. 14. Convocazione degli azionisti 1. L'ISVAP puo' convocare chiunque abbia assunto il controllo di una impresa o ente assicurativo, anche attraverso societa' controllate o fiduciarie o comunque per interposta persona, al fine di conoscerne i programmi e prendere atto degli impegni a garanzia della autonomia e della indipendenza della gestione assicurativa.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l' art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento; (con l'art. 354, comma 5) la modifica dell'art.14.
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