Legge 20/1991
Art. 12 — Protocolli di autonomia
Art. 12. Protocolli di autonomia 1. L'ISVAP e' abilitato a richiedere in ogni momento ai soggetti partecipanti al capitale delle imprese o degli enti assicurativi una responsabile dichiarazione, nella forma e nei termini temporali prescritti dall'Istituto stesso in via generale o in via particolare, attestante le informazioni, le condizioni e gli impegni necessari ai fini dell'applicazione della presente legge. In particolare, la dichiarazione deve riguardare la natura e l'entita' dei collegamenti finanziari, nonche' gli strumenti e le cautele che i soggetti interessati intendono adottare per assicurare l'autonomia della gestione dell'impresa o dell'ente assicurativo.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l' art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento; (con l'art. 354, comma 5) la modifica dell'art. 12.
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