Legge 1/1991
Art. 12 — Modalita' di esecuzione degli ordini
Art. 12. (Modalita' di esecuzione degli ordini) 1. Nelle negoziazioni di valori mobiliari effettuate mediante l'utilizzo di sistemi informatici e telematici relizzanti il collegamento fra le singole borse e i singoli soggetti autorizzati alle negoziazioni, gli ordini della clientela devono essere eseguiti nel rispetto della priorita' di tempo nella ricezione degli ordini stessi. 2. I fissati bollati relativi alle negoziazioni di cui al comma 1 devono in ogni caso indicare distintamente il prezzo e le commissioni, i bolli applicati ed il luogo e l'orario di esecuzione dell'ordine. 3. La CONSOB, con proprio regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, emana disposizioni attuative delle norme di cui ai commi 1 e 2, allo scopo di assicurare la trasparenza del mercato e la tutela dei risparmiatori.
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Abroga · 2
- D.lgs 415/07 — Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di autoritativoha disposto (con l'art. 66, comma 2, lettera b)) l'abrogazione dell'art. 12.
- D.lgs 58/02 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai senautoritativoha disposto (con l'art. 214, comma 1, lettera aa)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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