Open·Parlamento
HomeNormeLegge 241/1990Art. 9
Legge 241/1990

Art. 9 — 1

ELI /it/legge/1990/08/07/241/art/9parte di Legge 241/1990
Art. 9. 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facolta' di intervenire nel procedimento.

↑ Tutti gli articoli di Legge 241/1990 · fonte Normattiva ↗

← Art. 8 Art. 10 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.