Open·Parlamento
HomeNormeLegge 241/1990Art. 29
Legge 241/1990

Art. 29 — 1

ELI /it/legge/1990/08/07/241/art/29parte di Legge 241/1990
Art. 29. 1. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essa contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. 2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nelle legge medesima.

Modificato / richiamato da

Modifica · 2

↑ Tutti gli articoli di Legge 241/1990 · fonte Normattiva ↗

← Art. 28 Art. 30 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.