Legge 241/1990
Art. 29 — 1
Art. 29. 1. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essa contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. 2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nelle legge medesima.
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- D.L. 78/05 — Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' ecoautoritativo, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in S.O. n. 174/L, relativo alla G.U. 30/07/2010, n.176), ha disposto (con l'art. 49, comma 4) la modifica dell'art. 29, comma 2-ter.
- D.L. 76/07 — Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (20G00096)autoritativoha disposto (con l'art. 12, comma 1, lettera l)) la modifica dell'art. 29, comma 2-bis.
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