Legge 241/1990
Art. 15 — 1
Art. 15. 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse comune. 2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5.
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- D.L. 179/10 — Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0201)autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294), ha disposto (con l'art. 6, comma 2) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 1…
- D.L. 145/12 — Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimentoautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 (in G.U. 21/2/2014, n. 43), ha disposto (con l'art. 6, commi 5 e 7) la modifica dell'art. 15, comma 2-bis.
- D.lgs 104/07 — Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega alautoritativoha disposto (con l'art. 3, comma 2, lettera b) dell'allegato 4) la modifica dell'art. 15, comma 2.
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