Legge 241/1990
Art. 12 — 1
Art. 12. 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.
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Modifica · 1
- D.lgs 33/03 — Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza eautoritativoha disposto (con l'art. 52, comma 2) la modifica dell'art. 12, comma 1.
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