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Legge 217/1990

Art. 5 — Contenuto dell'istanza

ELI /it/legge/1990/07/30/217/art/5parte di Legge 217/1990
Art. 5. Contenuto dell'istanza 1. L'istanza prevista dall'articolo 2 deve essere redatta in carta semplice e contenere, oltre alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed all'indicazione del processo cui si riferisce: a) l'indicazione delle generalita' dell'interessato e dei componenti la sua famiglia anagrafica; b) un'autocertificazione dell'interessato attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalita' indicate nell'articolo 3; c) l'impegno a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione dell'istanza o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini della concessione del beneficio. 2. All'istanza devono inoltre essere allegati: a) una dichiarazione indicante analiticamente, per ciascuno dei soggetti il cui reddito debba essere considerato ai sensi dell'articolo 3: 1) il numero del codice fiscale; 2) il reddito di lavoro; 3) i redditi diversi da quelli di lavoro, anche se esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva, di cui l'interessato abbia, direttamente o indirettamente, la libera disponibilita', o comunque il godimento; 4) i beni immobili e i beni mobili registrati in ordine ai quali l'interessato sia titolare di un diritto reale; b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o certificati modello 101 o 201 eventualmente presentati all'Amministrazione finanziaria dagli interessati ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, o, in difetto, una dichiarazione che attesti la mancata presentazione; c) un certificato di stato di famiglia dell'interessato rilasciato dall'ufficio di anagrafe del comune di ultima residenza. 3. Se l'istante e' straniero, per i redditi prodotti all'estero e' sufficiente l'autocertificazione di cui alla lettera b) del comma 1, accompagnata da una attestazione dell'autorita' consolare competente dalla quale risulti che, per quanto a conoscenza della predetta autorita', la suddetta autocertificazione non e' mendace. 4. Se l'interessato e' detenuto, internato per l'esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero e' custodito in un luogo di cura, la documentazione prevista dai commi 2 e 3 puo' anche essere prodotta, entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato. 5. Il giudice, ove le circostanze lo richiedano, puo' concedere agli interessati un termine non superiore a due mesi per la presentazione o la integrazione della documentazione prevista dai commi 2 e 3. 6. La mancanza delle dichiarazioni, delle indicazioni e delle allegazioni previste dal presente articolo e' causa di inammissibilita' dell'istanza; tuttavia nei casi di cui ai commi 4 e 5 il giudice provvede egualmente sull'istanza ma il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e' revocato se non vengono osservati i termini stabiliti. 7. La falsita' o le omissioni nell'autocertificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni o nelle comunicazioni previste dai commi 1 e 2 sono punite con le sanzioni previste dalle norme del titolo VII del libro secondo del codice penale; la condanna importa la decadenza prevista dall'articolo 10 e il recupero delle somme corrisposte dallo Stato a carico del responsabile. Nota all'art. 5: - Il titolo VII del libro secondo del codice penale comprende (articoli 453-498) i delitti contro la fede pubblica.

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