Legge 217/1990
Art. 15 — Ammissione al patrocinio in altri casi
Art. 15. Ammissione al patrocinio in altri casi 1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche nella fase dell'esecuzione, nel procedimento di revisione, nonche' nei procedimenti relativi all'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza, sempreche' l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente. 2. Competente a ricevere l'istanza prevista dall'articolo 2, ad adottare i provvedimenti relativi all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed a liquidare i compensi e', a seconda dei casi, il giudice dell'esecuzione o l'autorita' giudiziaria procedente; tuttavia, se procede la Corte di cassazione, la competenza spetta all'autorita' giudiziaria che ha emesso il provvedimento impugnato, ovvero, nel caso di revisione, al giudice dell'esecuzione.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.P.R. 115/05 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese dautoritativoha disposto (con l'art. 299, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 217/1990 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.