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Legge 217/1990

Art. 13 — Divieto di percepire compensi o rimborsi

ELI /it/legge/1990/07/30/217/art/13parte di Legge 217/1990
Art. 13. Divieto di percepire compensi o rimborsi 1. Il difensore o il consulente tecnico della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato non possono percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualsiasi titolo. 2. Ogni patto contrario e' nullo.

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