Legge 217/1990
Art. 13 — Divieto di percepire compensi o rimborsi
Art. 13. Divieto di percepire compensi o rimborsi 1. Il difensore o il consulente tecnico della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato non possono percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualsiasi titolo. 2. Ogni patto contrario e' nullo.
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Abroga · 1
- D.P.R. 115/05 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese dautoritativoha disposto (con l'art. 299, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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