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Legge 217/1990

Art. 10 — Modifica o revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

ELI /it/legge/1990/07/30/217/art/10parte di Legge 217/1990
Art. 10. Modifica o revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 1. Se nei termini previsti dai commi 1, lettera c), 4 e 5 dell'articolo 5 l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito o a presentare la prescritta documentazione ovvero se, a seguito della comunicazione prevista dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5, le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il giudice con decreto motivato revoca o modifica il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Competente a provvedere e' il giudice che procede al momento della scadenza dei termini suddetti ovvero al momento in cui la comunicazione e' effettuata o, se procede la Corte di cassazione, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Copia del provvedimento e' comunicata o trasmessa con le modalita' indicate nell'articolo 6 ai soggetti ivi previsti. Si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 6. 2. La revoca o la modifica del provvedimento di ammissione puo' altresi' essere disposta in ogni momento, su richiesta dell'intendente di finanza competente ai sensi dell'articolo 6, dal giudice indicato nel comma 4 del predetto articolo e con le modalita' ivi previste, quando risulti provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, ovvero la modificazione delle condizioni di reddito di cui all'articolo 3. Contro l'ordinanza che decide sulla richiesta puo' essere proposto ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 6. 3. La revoca o la modifica di cui al comma 2 non possono piu' essere richieste dall'intendente di finanza decorsi cinque anni dalla definizione del procedimento per il quale l'interessato e' stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

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