Legge 142/1990
Art. 53 — Responsabilita' del segretario degli enti locali e dei dirigenti dei servizi
Art. 53. (Responsabilita' del segretario degli enti locali e dei dirigenti dei servizi) 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarita' tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonche' del segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimita'. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere e' espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4. I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario preposto.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 267/08 — Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.autoritativoha disposto (con l'art. 274, comma 1, lettera q)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- L. 265/08 — Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonche' moautoritativoha disposto (con l'art. 13, comma 3) la modifica dell'art. 53, comma 1.
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