Legge 142/1990
Art. 48 — Potere sostitutivo
Art. 48. (Potere sostitutivo) 1. Qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge, il comitato regionale di controllo provvede a mezzo di un commissario. Il termine assegnato non puo' essere inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per i casi d'urgenza. 2. Le modalita' di esercizio del potere di cui al comma 1 sono regolate dalla legge regionale.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 267/08 — Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.autoritativoha disposto (con l'art. 274, comma 1, lettera q)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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