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Legge 142/1990

Art. 48 — Potere sostitutivo

ELI /it/legge/1990/06/08/142/art/48parte di Legge 142/1990
Art. 48. (Potere sostitutivo) 1. Qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge, il comitato regionale di controllo provvede a mezzo di un commissario. Il termine assegnato non puo' essere inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per i casi d'urgenza. 2. Le modalita' di esercizio del potere di cui al comma 1 sono regolate dalla legge regionale.

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