Legge 142/1990
Art. 33 — Composizione delle giunte
Art. 33. (Composizione delle giunte) 1. La giunta comunale e' composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero pari di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a quattro per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, non superiore a sei per i comuni con popolazione da 3.001 a 30.000 abitanti, non superiore a otto per i comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti o capoluogo di provincia, non superiore a dodici per i comuni da 100.001 a 500.000 abitanti, non superiore a sedici per i comuni con oltre 500.000 abitanti. 2. La giunta provinciale e' composta dal presidente, che la presiede, e da un numero pari di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore ad un quinto dei consiglieri assegnati all'ente, con arrotondamento all'unita' per eccesso al fine di ottenere un numero pari e comunque non superiore ad otto. 3. In deroga a quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 34, lo statuto puo' prevedere l'elezione ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilita' e di eleggibilita' alla carica di consigliere.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 267/08 — Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.autoritativoha disposto (con l'art. 274, comma 1, lettera q)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 2
- L. 81/03 — Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comuautoritativoha disposto (con l'art. 23, comma 1) la modifica dell'art. 33.
- L. 265/08 — Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonche' moautoritativoha disposto (con l'art. 11, comma 7) la modifica dell'art. 33, commi 1 e 2.
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