Legge 142/1990
Art. 2 — Autonomia dei comuni e delle province
Art. 2. (Autonomia dei comuni e delle province) 1. Le comunita' locali, ordinate in comuni e province, sono autonome. 2. Il comune e' l'ente locale che rappresenta la propria comunita', ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. 3. La provincia, ente locale intermedio fra comune e regione, cura gli interessi e promuove lo sviluppo della comunita' provinciale. 4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria ed autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica. 5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie. Esercitano, altresi', secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla regione.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 267/08 — Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.autoritativoha disposto (con l'art. 274, comma 1, lettera q)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- L. 265/08 — Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonche' moautoritativoha disposto (con l'art. 2, comma 1) la modifica dell'art. 2.
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